Cass. civile, sez. II del 1995 numero 987 (27/01/1995)


La comunione legale fra i coniugi, di cui all' art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l' effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all' acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l' altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al primo - a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ..

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