Cass. civile, sez. II del 1993 numero 1600 (09/02/1993)


Il compratore che al momento della conclusione del contratto ignorava che la cosa compravenduta non era di proprietà del venditore può restringere la sua pretesa, ove il venditore non gli abbia fatto acquistare nel frattempo la proprietà della cosa, al solo risarcimento dei danni, in tal senso dovendo essere intesa la salvezza dei disposto dell'art. 1223 cod. civ. contenuta nel secondo comma dell'art. 1479 cod. civ..

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