Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12830 (01/12/1992)


Il negozio caratterizzato dal "pactum fiduciae" in base al quale viene fatto figurare come assegnatario di un alloggio di cooperativa persona diversa dall' effettivo acquirente, con patto di ritrasferimento allo scopo di eludere il divieto di partecipazione a più cooperative di cui al R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, è inficiato non da causa illecita, ma eventualmente da motivo illecito, se caratterizzato dall' attualità (non potendo l' illiceità identificarsi in una semplice intenzione senza concrete caratteristiche), e per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 cod.civ., può produrre la nullità del negozio solo se comune a tutte le parti e determinante del loro consenso.

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