Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12362 (19/11/1992)


L'obbligo del possessore di restituire i frutti, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ., riguarda anche con riferimento ai frutti "civili", sia quelli percepiti che quelli percepibili con la diligenza del buon padre di famiglia, e si traduce, per entrambe le ipotesi, in un debito di valuta (non di valore, come quello inerente ai frutti "naturali"), come tale produttivo di interessi legali "giorno per giorno", secondo il criterio fissato dall'art. 821 terzo comma cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12362 (19/11/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti