Cass. civile, sez. II del 1991 numero 9480 (09/09/1991)


L' effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, è l' astrazione processuale della causa "debendi", per cui il promissario, agendo per l' adempimento dell' obbligazione, ha soltanto l' onere di provare la ricorrenza di tale promessa e non anche l' esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre incombe al promittente l' onere di provare l' inesistenza o l' invalidità o l' estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella promessa unilaterale di pagamento.

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