Cass. civile, sez. II del 1991 numero 5922 (25/05/1991)


L'offerta di "reductio ad aequitatem" ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l'accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per la esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagine istruttorie.

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