Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13212 (07/12/1991)


Le convenzioni fra i proprietari di fondi contigui con le quali senza alcun contrasto si riconosca e determini l' esatta confinazione fra i fondi stessi in base ai relativi titoli d' acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione d' incertezza, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento e, pertanto, non sono soggetti al requisito della forma scritta e possono provarsi per testimoni. Per contro, qualora le parti, non concordano sulla linea di confine, si rivolgono ad un terzo in funzione di perito contrattuale od arbitratore, cui conferiscono l' incarico anche di assegnare la zona marginale controversa, l' accettazione configura un negozio che non ha più funzione meramente dichiarativa, ma traslativa o transattiva, di guisa che riguardando diritti reali immobiliari, ove non venga tradotto in forma scritta ex art. 1350 COD.CIV., è privo di valore e non preclude la proponibilità dell' azione di regolamento di confini.

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