Cass. civile, sez. II del 1987 numero 785 (28/01/1987)


In caso di preliminare di vendita di un alloggio iacp, stipulato dall'assegnatario che acquisti successivamente la proprietà dello stesso in regime di comunione legale col coniuge, si verifica soltanto la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del promittente, la quale non esclude la facoltà del promissario acquirente (art. 1464 cod. civ.) di chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, a norma dell'art. 2932 cod. civ., limitatamente alla quota dell'immobile di proprietà del promittente (oltre ad una corrispondente riduzione del prezzo).

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