Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5237 (29/07/1983)


Il recesso del committente dal contratto di appalto, secondo la previsione dell'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. In tale ipotesi, pertanto, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del committente, e resta superflua ogni indagine sulla importanza e gravità dello inadempimento, rilevante solo nel diverso caso in cui il committente medesimo avesse seguito la diversa strada (preclusa dall'intervenuto recesso) della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

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