Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1172 (18/02/1980)


Dimostrato il potere di fatto esercitato sulla cosa, ne deriva, a norma del secondo comma dell'art. 1141 Cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso ed incombe al controinteressato l'onere di provare che l'esercizio di tale potere è iniziato come detenzione. Detta prova non può essere senz'altro desunta da dichiarazioni del possessore, le quali, potendo essere informate ai motivi più vari e non essere aderenti alla situazione reale, vanno invece controllate nel contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva, ispirato, cioè, alla considerazione della rilevanza sociale di tale condotta.

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