Cass. civile, sez. II del 1979 numero 5922 (14/11/1979)


Qualora in un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile indiviso, il promittente si obblighi a trasferire la propria quota e prometta la vendita della quota dell' altro comproprietario, nonché il fatto del terzo per il trasferimento dell' usufrutto sull' intero immobile, la domanda e correlativamente la pronuncia di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. è inammissibile non solo in ordine alla promessa di vendita di cosa altrui e del fatto del terzo, avendo l' obbligo di contrarre ad oggetto un infungibile facere o dare del promittente, ma anche per il trasferimento della sola quota del bene indiviso in proprietà del promittente, con conseguente riduzione proporzionale del prezzo pattuito per l' intero immobile, non potendo la prestazione oggetto del contratto preliminare frazionarsi ovvero modificarsi, giacchè in tal modo si verrebbe ad attuare dalla sentenza un contratto diverso da quello voluto dai contraenti, in violazione del precetto contenuto nell' art. 2932 cod. civ..

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