Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2229 (21/04/1979)


Le servitù negative sono suscettibili di possesso (e quindi di tutela possessoria) il quale si esplica in un potere di fatto del titolare che investe l'altrui fondo in termini di prohibitio, quando ad un atto iniziale (solitamente definito di "attivazione") da parte del proprietario del fondo preteso dominante, che siffatta proibizione manifesti, faccia seguito e riscontro un'attitudine di osservanza da parte del proprietario del fondo suscettibile di fornire una determinata utilitas, così che la situazione del primo proprietario ben possa configurarsi siccome possessoria, in rapporto alla servitù che l'utilità perseguita qualifica. In proposito non è indispensabile che il divieto del proprietario del fondo dominante abbia trovato precedente esplicazione nei confronti di un'attività contraria bastando, per converso, che il contegno di astensione del proprietario del fondo servente non sia meramente casuale e accidentale, ma sia l'effetto di volontà altrui, come nel caso in cui sia fondato su un accordo diretto a costituire la servitù, dal momento che in tal caso l'astensione non può essere considerata meramente facoltativa.

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