Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4714 (05/11/1977)


A norma dell'art. 1475 cod. civ. gravano sull'acquirente le spese relative alla registrazione del contratto di compravendita: conseguentemente il venditore, che le abbia dovute pagare per effetto del vincolo solidale che in materia lega le parti contraenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ha il diritto di rivalersi nei confronti del compratore in relazione a tutte le somme all'uopo corrisposte per la registrazione del contratto, e cioè sia per imposte (principale, complementare e suppletiva) sia per sanzioni pecuniarie.

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