Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3045 (13/09/1975)


La dissimulazione di una donazione mediante una simulata vendita non è, di per se, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall' obbligo della collazione ereditaria, di cui all' art. 737 Cod. civ., essendo all' uopo necessario accertare la inequivoca volontà del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo della collazione.

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