Cass. Civile, sez. I del 2025 numero 13754 (22/05/2025)



Nella società fiduciaria, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati, ex l. n. 1966/1939, che disciplina la fiducia c.d. “germanistica”, nella quale il fiduciario assume un compito di amministrazione e gestione patrimoniale, senza tuttavia divenire in alcun modo titolare dei beni in gestione fiduciaria. Per questo motivo, con riguardo all’esercizio dell’azione ex art. 2395 cod.civ. riferita ai danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti, la legittimazione ad agire compete a questi ultimi, in quanto è nel patrimonio dei fiducianti che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento si viene ad agire.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Civile, sez. I del 2025 numero 13754 (22/05/2025)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti