Cass. civile, sez. I del 2017 numero 3455 (09/02/2017)




Emerge l'illegittimo trattamento dei dati, che la Regione ha rivelato e la Banca ha riportato in relazione alla L. n. 210/1992 - che riconosce il diritto ad un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV, a seguito di somministrazione di sangue o derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti, conseguenti ad infezione a seguito di contatto con sangue o derivati provenienti da soggetti affetti da HIV -.

Infatti, secondo le indicazioni dell'art. 22, sia la Regione che la banca devono rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.

La questione è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per dirimere l'insanabile contrasto sorto in merito alla definizione e alla normativa applicabile per il trattamento e comunicazione dei dati sensibili, nel rispetto della normativa inerente la protezione dei dati personali. (Fattispecie dove, nel disporre il pagamento per via telematica, la Regione aveva indicato il titolo del pagamento mediante la seguente annotazione: "pagamento ratei arretrati bimestrali e posticipati. L. n. 210/1992"; e con la stessa dizione la banca aveva contraddistinto il relativo "movimento" nell'estratto conto cartaceo inviatogli.)

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