Cass. civile, sez. I del 2014 numero 6293 (19/03/2014)




Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, .c.c., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2014 numero 6293 (19/03/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti