Cass. civile, sez. I del 2014 numero 19214 (11/09/2014)



In tema di società di capitali, la revoca, dopo il primo gennaio 2004, dello stato di liquidazione deliberato anteriormente a tale data postula il consenso dell'unanimità dei soci, e non della sola maggioranza, atteso che l'art. 218 disp. att. c.c., nel testo, utilizzabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 37/2004, impone il necessario riferimento alla normativa antecedente la riforma per tutto il corso della liquidazione, e quindi anche per la sua revoca che ne costituisce una possibile vicenda fisiologica.

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