Cass. civile, sez. I del 2013 numero 12065 (17/05/2013)




Il curatore che esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, a norma dell'art. 146 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), può avvalersi sia del regime della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c., sia del regime della prescrizione dell'azione dei creditori sociali, la cui decorrenza è stabilita dall'art. 2394, comma II, c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al pagamento dei loro crediti. La presunzione relativa che tale momento coincida con la data di dichiarazione dello stato di insolvenza della società può essere vinta dal convenuto che eccepisca la prescrizione deducendo una decorrenza anteriore ed assumendo, dunque, su di sé l'onere della relativa prova.

Consegue a quanto innanzi che ove sia incontroverso tra le parti che l'insufficienza patrimoniale si sia verificata per le perdite maturate nel corso dell'esercizio sociale chiuso a fine anno e che di essa fosse possibile per ogni creditore avere cognizione con l'esame del bilancio di tale esercizio, la decorrenza della prescrizione non può farsi coincidere con la data di chiusura dell'esercizio per il solo fatto che ad essa fa riferimento la rilevazione dei dati contenuta nel documento di bilancio, dovendosi al contrario tenere conto della data in cui il bilancio è stato pubblicato nel Registro delle Imprese, e dunque reso conoscibile ai terzi ex art. 2435 c.c..

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