Cass. civile, sez. I del 2011 numero 9384 (27/04/2011)




Il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che l’art. 2392, comma II, c.c. pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.

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