Cass. civile, sez. I del 2006 numero 8520 (12/04/2006)


A fronte della responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore per la rovina dell’edificio oggetto del contratto di appalto, può essere proposta l’azione di responsailità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., la quale stabilisce un regime di responsabilità a carico dell’appaltatore più gravoso rispetto alle regole generali, oppure, qualora la norma speciale non possa essere in concreto applicata, l’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043, come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera.

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