Cass. civile, sez. I del 2005 numero 4090 (25/02/2005)


Il dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità va individuato nel momento della nascita del figlio, atteso che, nell'ipotesi di conoscenza del tradimento della moglie acquisita anteriormente alla nascita, è appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l'anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell'articolo 235, comma 1, n. 3 e dell'articolo 244, comma 2, del Cc, come additivamente emendato con sentenza 134/85 della Corte costituzionale. Anche perché una diversa esegesi del suddetto articolo 244, che differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il tempo di proponibilità dei risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta.

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