Cass. civile, sez. I del 2001 numero 15197 (29/11/2001)


Alle società in accomandita semplice è applicabile, in virtù del rinvio, operato dall'art. 2315 c.c., alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi comprese quelle semplici - rinvio subordinato dalla stessa norma codicistica alla compatibilità di detta disciplina con la particolare struttura delle s.a.s. - la normativa di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l'esclusione dello stesso è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Tale disposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità, neanche nell'ipotesi in cui il socio da escludere sia l'unico accomandatario, con la struttura particolare della società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumerne l'amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, essendo la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di cui il socio accomandante dispone.

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