Cass. civile, sez. I del 2000 numero 6395 (17/05/2000)


In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, la natura "legale" di decadenza prefigurata dall'art. 27 della legge n. 1265 del 1956 fa sì che essa si produca a seguito della verificazione del mero fatto della locazione a terzi dell'alloggio (in assenza di apposita autorizzazione dell'ente proprietario) e, quindi, della violazione dell'esplicito divieto di legge. Ciò comporta che qualsiasi, eventuale provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia sulla decadenza (per la verificazione dei presupposti di legge), ha mera natura dichiarativa dell'avvenuta estinzione "di diritto" all'assegnazione dell'alloggio, verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto, senza possibilità di sanatoria o di prescrizione del potere - dovere dell'ente (esercitabile anche in sede giudiziaria ed anche sotto forma di eccezione alla pretesa dell'assegnatario di ottenere sentenza sostitutiva dell'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, ex art. 2932 cod. civ.) di far valere la decadenza.

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