Cass. civile, sez. I del 1999 numero 5533 (05/06/1999)


La deliberazione assembleare di una S.R.L. con cui sia stato approvato, anteriormente all' iscrizione della società nel registro delle imprese, un aumento di capitale ed una modificazione dell' attribuzione delle quote ai soci, non essendo la società al momento della sua adozione ancora venuta a giuridica esistenza (ex art. 2331, primo comma C.C., richiamato dall' art. 2475 cod. civ.), deve considerarsi assolutamente inesistente come deliberazione, in quanto emanata da un' assemblea ancora priva della possibilità giuridica di deliberare. Tuttavia, qualora la manifestazione di volontà dei soci sia stata plenaria ed unanime e si sia concretata mediante la sottoscrizione dell' atto da parte di ciascuno, può essere apprezzata come espressione di un patto, volto a modificare l' importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell' atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto (cioè l' atto pubblico), con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese, così come non condiziona la validità della stipulazione dell' atto costitutivo, che ad essa è necessariamente anteriore e prodromica, non condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l' omologazione ed iscrizione della società.La disposizione del terzo comma dell' art. 2331 cod.civ., che sancisce la nullità dell' emissione e della vendita delle azioni prima dell' iscrizione della società nel registro delle imprese, deve reputarsi analogicamente applicabile alla fattispecie della cessione di quote di società a responsabilità limitata, effettuata prima dell' iscrizione di tale società nel registro delle imprese, stante la non configurabilità sul piano logico del trasferimento di una partecipazione sociale prima che la società sia venuta a giuridica esistenza e considerato che il mancato richiamo all' art. 2331 terzo comma da parte dell' art. 2475 cod.civ. trova spiegazione in ragioni di incompatibilità sul piano letterale, dipendenti dalla suddivisione del capitale sociale della società a responsabilità limitata in quote e non in azioni.

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