Cass. civile, sez. I del 1999 numero 3166 (02/04/1999)


Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350, n. 9, cod. civ., il quale contempla la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Detta nullità (per escludere la quale non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, onde circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio - con conseguente non necessarietà di forma scritta - in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento) è del tutto equiparabile, quoad effectum, al fenomeno dello scioglimento della società, con conseguente necessità di procedere alla liquidazione della quota del singolo socio, avuto riferimento alla complessiva situazione patrimoniale dell'azienda alla data dello scioglimento, comprensiva di tutte le relative componenti, fra cui anche la quota relativa all'avviamento.

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