Cass. civile, sez. I del 1999 numero 1870 (06/03/1999)


Per il verificarsi della liberazione del fideiussore per "fatto del creditore", ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, ossia la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. (nella specie, è stata esclusa la liberazione del fideiussore per "fatto del creditore" in un'ipotesi in cui il fideiussore lamentava che la banca, non avendo ricevuto il pagamento delle fatture dal debitore ceduto, a causa della mancata notifica al medesimo della cessione dei crediti, si fosse poi rivolta nei suoi confronti per ottenere lo stesso pagamento, non riscosso a motivo della propria omissione).

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