Cass. civile, sez. I del 1999 numero 12317 (05/11/1999)


Anche in tema di prescrizione quinquennale dell' azione revocatoria fallimentare, ex art. 67 legge fallimentare, trova applicazione il principio generale di cui all' art. 2935 cod. civ., secondo cui il termine di prescrizione non comincia a decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nella specie, il "dies a quo" alla stregua di tale principio - sia per le ipotesi di cui al primo comma dell' art. 67 che per quelle di cui al secondo comma della stessa norma - dev' essere identificato non già nella data dell' atto revocando, bensì nel giorno della dichiarazione di fallimento, in quanto prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell' azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio.

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