Cass. civile, sez. I del 1998 numero 8490 (26/08/1998)


Nel caso in cui una pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un' opera pubblica, e tale occupazione divenga illegittima per la mancata emanazione del decreto di esproprio (o perché questo sia dichiarato illegittimo), la radicale trasformazione del fondo occupato, con irreversibile destinazione alla realizzazione dell' opera pubblica, abilita il privato a chiedere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà, conseguente alla predetta irreversibile destinazione del fondo, sia che l' opera realizzata consista in un bene demaniale patrimoniale indisponibile, sia che consista (come nel caso di specie) in alloggi di edilizia residenziale convenzionata, non essendo tale destinazione rilevante ai fini della disciplina legislativa della cosiddetta accessione invertita.In tema di criteri per la liquidazione del danno in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità, lo "ius superveniens" costituito dall' art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, che ha introdotto nell' art. 5 bis del D.L. n. 332 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992, il comma 7 bis, disponendo che per le occupazioni illegittime intervenute anteriormente al 30 Settembre 1996, si applicano i criteri di determinazione dell' indennità di cui al primo comma dello stesso art. 5 bis, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con aumento dell' importo del dieci per cento, trova applicazione anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1998 numero 8490 (26/08/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti