Cass. civile, sez. I del 1998 numero 6703 (10/07/1998)
Mentre, ai sensi del secondo comma dell' art. 1972 cod. civ., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l' inesistenza, o comunque l' esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione "non novativa"), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l' inutilità della transazione.