Cass. civile, sez. I del 1998 numero 2854 (17/03/1998)


In tema di società in accomandita semplice, deve escludersi che il "singolo affare" (che, a norma dell'art. 2320, il socio accomandante può compiere in forza di procura speciale) possa consistere in una categoria di operazioni, così come i poteri autorizzati non devono, comunque, essere idonei, per la loro portata od estensione, a condizionare le scelte dell'accomandatario.

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