Cass. civile, sez. I del 1997 numero 8173 (29/08/1997)


L' azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall. ,si prescrive nel termine di cinque anni, in applicazione analogica della norma in tema di durata della prescrizione di cui all' art. 2903 cod. civ., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del principio generale fissato dall' art. 2935 cod. civ. a termine del quale la prescrizione non corre prima che il diritto possa farsi valere, prevalendo tale principio sulla disposizione speciale dettata dal cit. art. 2903 cod. civ., in tema di decorrenza del termine nella revocatoria ordinaria.

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