Cass. civile, sez. I del 1997 numero 549 (20/01/1997)


In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ. non ha il carattere della eccezionalità, in quanto con essa (e con la disposizione di cui all'art. 2596 cod. civ.) il legislatore non ha inteso porre una norma derogativa del principio di libera concorrenza, bensì ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli stessi effetti che le parti hanno esplicitato o che deve presumersi connaturali al rapporto che le parti stesse hanno posto in essere. Pertanto, non è esclusa l'applicabilità in via analogica dell'art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote sociali di azienda, nel caso in cui il giudice, con una rigorosa indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso, accerti che tale cessione concreti un "caso simile" all'alienazione d'azienda (specificamente prevista dalla norma), ossia che essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 549 (20/01/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti