Cass. civile, sez. I del 1997 numero 4538 (21/05/1997)


Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove i concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all' assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un' apertura di credito viene normalmente convenuta. Cass. civile, sez. I, 24-09-1996, n. 8409 In tema di apertura di credito bancario sono legittime le clausole che consentono all' Istituto di recedere anche in mancanza di giusta causa e con comunicazione verbale.

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