Cass. civile, sez. I del 1997 numero 2557 (21/03/1997)


Le prestazioni cui sono obbligati i soci di una cooperativa di produzione e lavoro non solo sono essenziali e non possono considerarsi in alcun modo accessorie, ai sensi dell' art. 2345, codice civile, dettato per le società per azioni, e applicabile alle cooperative, ai sensi dell' art. 2516, codice civile, in quanto compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 2517 ss., codice civile, e con quelle delle leggi speciali, ma altresì non possono essere considerate alla stregua di un conferimento vero e proprio.

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