Cass. civile, sez. I del 1997 numero 13003 (23/12/1997)
In tema di azione per la responsabilità civile dei magistrati, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 117 del 1988, avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello dichiara inammissibile la domanda va notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Corte d'appello effettuata a cura della cancelleria, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che il suddetto provvedimento sia già stato notificato a cura della controparte, nè che la notifica a cura della cancelleria sia stata effettuata oltre il termine di dieci giorni previsto, dovendosi tale termine ritenere di natura ordinaria.