Cass. civile, sez. I del 1996 numero 8127 (06/09/1996)


Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome.E' inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e rinunciata in primo grado, non vertendosi in un' ipotesi di prova nuova ex art. 345 cod. proc. civ.

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