Cass. civile, sez. I del 1996 numero 654 (29/01/1996)


In tema di responsabilità civile dei magistrati, deve essere escluso ogni nesso eziologico tra l'evento dannoso che il ricorrente assume di aver partito per effetto di un rinvio a giudizio ed il decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. senza la previa escussione dei testi a discarico indicati dall'imputato; infatti, il potere del p.m. di richiedere la citazione a giudizio dell'imputato, a norma dell'art. 396 dell'abrogato c.p.p., si basa su una valutazione ampiamente discrezionale circa la necessità del dibattimento nei confronti dell'imputato, giustificata dagli elementi probatori già acquisiti, fermo restando che è riservata alla sede dibattimentale il vaglio sulla consistenza dell'imputazione.

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