Cass. civile, sez. I del 1996 numero 4945 (28/05/1996)


La parte che rinunci a far valere l' acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall' ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia - indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa - è inapplicabile l' art. 1350 n. 5 cod. civ., che impone l' osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1996 numero 4945 (28/05/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti