Cass. civile, sez. I del 1996 numero 4944 (28/05/1996)


Nel caso in cui l' obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest' ultimo l' eccezione di inammissibilità dell' azione causale prevista dall' art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (per la mancanza dell' offerta in restituzione dell' assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell' art. 1297 cod. civ.

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