Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2678 (26/03/1996)


Nel caso in cui un condominio stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il condomino che abbia sofferto danni per infiltrazioni da tubature condominiali non è legittimato ad agire in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.L'assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore (salva l'eccezione prevista dall'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale).

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