Cass. civile, sez. I del 1995 numero 7111 (23/06/1995)


La disciplina delle rinunzie e transazioni dettate dall' art. 2113 cod. civ., applicabile anche ai rapporti dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, considerati nell' art. 409 n. 3 cod, proc. civ., fra i quali rientra il gestore di un impianto di distribuzione di carburante, presuppone che la rinunzia (o la transazione) abbia ad oggetto diritti del lavoratore derivanti, da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi, sicché non trova applicazione con riguardo alla rinunzia da parte del gestore a contestare l' esercizio da parte del concedente della facoltà di recedere dal rapporto entro un dato termine, prevista nel contratto in favore di entrambe le parti.

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