Cass. civile, sez. I del 1994 numero 4976 (20/05/1994)


L'alienante, per rivendicare la proprietà di beni acquisiti al fallimento del compratore, adducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, è tenuto ad allegare, con i requisiti di data certa anteriore all'apertura del fallimento, ai sensi degli artt. 1523 e 1524 cod. civ., il documento di compravendita, che includa il suddetto patto, ovvero anche un documento successivo, che esprima accordo riproduttivo o ricognitivo del patto stesso, e, pertanto, al fine indicato, non può far leva su atti unilaterali, pur se provenienti dall'acquirente, quale l'ammissione della riserva di dominio effettuata dallo stesso in sede di proposta di concordato preventivo, né su intese che si esauriscano nel mero impegno programmatico di inserire la menzionata riserva in compravendite ancora da stipulare (nella specie intese escluse nel contratto costitutivo del rapporto fra produttore di autoveicoli e società concessionaria, poi fallita).

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