Cass. civile, sez. I del 1991 numero 9363 (04/09/1991)


Con riguardo alla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione, ex art. 1940 cod.civ..), non ha natura vessatoria, e non deve, pertanto, essere approvata specificamente per iscritto (II° comma art. 1341cod.civ.), la clausola con la quale il fideiussore di secondo grado si obblighi ad adempiere pur in assenza dell'insolvenza (o dell'incapacità) del fideiussore di primo grado e del debitore principale, ove tale clausola esprima rinuncia alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 cod.civ., quindi il regolamento pattizio del regime sostanziale del rapporto, non mera rinuncia della facoltà di proporre in sede processuale l'eccezione di sussidiarietà dell'obbligazione.

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