Cass. civile, sez. I del 1991 numero 2182 (01/03/1991)


In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine della risarcibilità, ai sensi dell' art. 1224 secondo comma cod. civ., del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, l' onere probatorio gravante sul creditore non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato "status" professionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo, e, quindi, giustificare presunzioni circa l' impiego del denaro dovutogli (ove tempestivamente riscosso).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1991 numero 2182 (01/03/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti