Cass. civile, sez. I del 1988 numero 4420 (05/07/1988)


In sede di separazione consensuale qualora i coniugi stabiliscono che la casa familiare resti a disposizione dell'altro coniuge per abitarla con i figli, così sostanzialmente recependo il contenuto della norma dettata dal comma quarto dell'art. 155 cod. civ. nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il diritto che ne deriva è un atipico diritto personale di godimento, ordinato a tutela dell'esclusivo interesse della prole minorenne nata dal matrimonio, e non un diritto reale di abitazione, spettante anche ai familiari diversi dalla detta prole, con la conseguenza che esso non è opponibile ai terzi, salva la configurabilità di una responsabilità per danni in confronto del coniuge assegnatario, ove l'altro coniuge alieni la casa familiare.

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