Cass. civile, sez. I del 1987 numero 2647 (13/03/1987)


La norma di cui all'art. 11 legge 7 gennaio 1929 n. 4 in materia di repressione dei reati finanziari che prevede per la pena pecuniaria (o la sopratassa) la responsabilità solidale dei soci si applica quando più soggetti in concorso tra loro commettano l'illecito e non anche quando, individuata l'autrice dell'infrazione in una società, i soci (in tale qualità e non in quella di amministratori) non ne risultano coautori, ipotesi nella quale la responsabilità dei soci deve ritenersi sussidiaria, a norma dell'art. 2304 cod. civ..La dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo non costituisce di per se prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti dei soci che hanno goduto del beneficium excussionis, ma è necessario che il creditore provi di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale, all'uopo producendo gli "stati" attivo e passivo della società, risultanti dagli accertamenti del giudice fallimentare.

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