Cass. civile, sez. I del 1984 numero 5781 (15/11/1984)


Gli interessi anatocistici possono essere richiesti, con specifica domanda giudiziale, solo in relazione ad interessi già scaduti, per cui, se gli interessi principali risultano dovuti dal momento della sentenza, essendo con questa divenuto il credito liquido ed esigibile, essi sono suscettibili di produrre altri interessi solo con decorrenza da una successiva domanda giudiziale.

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