Cass. civile, sez. I del 1983 numero 5528 (08/09/1983)


In tema di eredità accettata con il beneficio d'inventario e di rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (art. 507 cod. civ.), non può ravvisarsi un atto di disposizione dei beni ereditari, come tale inefficace nei confronti dei creditori e dei legatari se compiuto dopo la trascrizione della dichiarazione di rilascio, nell'atto di riconoscimento di un debito compiuto dall'erede, allorché sia diretto non all'effettivo riconoscimento di un debito verso l'eredità, ma, questo essendo certo ed incontestato, soltanto ad individuare il titolare del credito medesimo.

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