Cass. civile, sez. I del 1981 numero 836 (16/02/1981)


In materia di società di persone, nell' ipotesi di morte di un socio, i soci superstiti, i quali intendano valersi del diritto loro attribuito dall' art. 2284 cod. civ. di evitare la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto mediante lo scioglimento della società, mentre possono portare a compimento gli affari in corso, essendo ciò consentito dall' art. 2289 dello stesso codice, non possono intraprendere nuove attività, poiché con l' inizio di esse manifesterebbero per facta concludentia la volontà di non sciogliere la società, implicitamente rinunziando all' esercizio del diritto suindicato.

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